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Sez. 2, Sentenza n. 1973 del 24/02/1988 (Rv. 457862 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - ART. 17 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 E ART. 9 D.M. 2 APRILE 1968 - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457862-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - ART. 17 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 E ART. 9 D.M. 2 APRILE 1968 - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ.*

Le Disposizioni dell'art. 41 quinquies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 (nel testo fissato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765), nonché dell'art. 9 del decreto del ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, nella parte in cui, per fabbricati ubicati in zone territoriali omogenee, pongono inderogabili distanze minime dal confine (in modo vincolante anche per i comuni, in Sede di formazione degli strumenti urbanistici), hanno carattere integrativo delle norme del codice civile sulle distanze legali, ai sensi ed agli effetti dell'art. 872 cod. civ., e rendono inapplicabile il principio della prevenzione di cui allo art. 875 cod. civ., non invocabile rispetto a distacchi assoluti, fissati con riferimento al confine. (V 4200/87, mass n 452954; (V 5269/86, mass n 447849; (V 555/84, mass n 436871).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., DM 02/04/1968 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)