Sez. 6, Sentenza n. 28212 del 12/10/2017 Ud. (dep. 19/06/2018) Rv. 273538 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991 - Agevolazione mafiosa - Natura soggettiva - Configurabilità - Condizione - Idoneità oggettiva della condotta ad agevolare l'attività del sodalizio.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE
La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7, d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, desumibile anche dalle modalità dell'azione, rilevanti quali parametri rivelatori del substrato psicologico di detta aggravante; tuttavia, ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)