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Sez. 6, Sentenza n. 31874 del 09/05/2017 Ud. (dep. 03/07/2017) Rv. 270590 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Agevolazione dell'attività di un'associazione mafiosa - Natura soggettiva - Sussistenza - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270590-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell'organizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)