Sez. 6, Sentenza n. 8891 del 19/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018) Rv. 272335 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991 - Agevolazione dell'attività di un'associazione mafiosa - Natura soggettiva - Estensione ai concorrenti del reato - Condizioni - Applicabilità ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante prevista dall'art.7, d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, sotto il profilo della finalità di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta; ne consegue che, nel caso di concorso di persone nel reato, non è applicabile ai concorrenti che non abbiano agito in base a tale finalità (In motivazione la Corte ha, inoltre, escluso che detta circostanza sia imputabile ai concorrenti a titolo di colpa in quanto, riferendosi ai motivi a delinquere, la disciplina speciale prevista dall'art. 118 cod. pen. prevale su quella generale prevista dall'art. 59, comma secondo, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 59 com. 2, Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 118, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)