Sez. 6, Sentenza n. 54481 del 06/11/2017 Cc. (dep. 04/12/2017) Rv. 271652 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante di cui all'art.7 d.l. n. 152 del 1992 - Agevolazione dell'attività di un'associazione mafiosa - Natura soggettiva - Sussistenza - Conseguenze in caso di concorso di persone nel reato.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art.7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio; ne consegue che, nel caso di concorso di persone nel reato, detta circostanza è applicabile, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., solo ai concorrenti che abbiano agito in base a tale finalità. (In motivazione la Corte ha precisato che la disciplina prevista dall'art. 118 cod. pen. ha carattere speciale rispetto a quella prevista dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. e non è, pertanto, applicabile a titolo di colpa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 59 com. 2, Cod. Pen. art. 118, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)