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Sez. 6 - , Sentenza n. 53691 del 17/10/2018 Cc. (dep. 29/11/2018) Rv. 274615 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Agevolazione dell’attività di un’associazione mafiosa – Natura soggettiva – Configurabilità – Condizioni – Idoneità oggettiva della condotta ad agevolare l’attività dell’organizzazione.
Stato
decisa il 2018-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274615-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art.416-bis cod.pen.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)