Sez. 3, Sentenza n. 328 del 18/01/1988 (Rv. 456892 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità di nuove eccezioni, stabilite, per il giudizio di appello, dall'art. 437 comma primo, cod. proc. civ., riguarda oltre che le eccezioni in senso proprio anche le contestazioni della fondatezza della domanda che si risolvano nella generica deduzione di elementi di fatto già conosciuti nel corso dell'istruttoria di primo grado ed ivi non dedotti, essendo precluso all'appellante ampliare il tema del dibattito in relazione alle sue esigenze difensive. (Conf 2459/83, mass n 427327; (Conf 4739/82, mass n 422698; (Conf 5424/80, mass n 409293).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)