Sez. L, Sentenza n. 1375 del 11/03/1981 (Rv. 412000 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - CRITERIO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - CRITERIO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO - NECESSITA.*
L'art 2095 cod civ, pur prevedendo tre categorie fondamentali di inquadramento dei lavoratori subordinati, consente alle associazioni sindacali di determinare contrattualmente le mansioni specifiche comprese nell'una o nell'altra categoria e, nell'ambito della stessa categoria, di porre una differenziazione per gradi e qualifiche, ai sensi dell'art 96 disp att cod civ, secondo la importanza dell'impresa. Pertanto, al fine di stabilire la qualifica spettante al prestatore di lavoro in relazione alle mansioni svolte, e necessario far riferimento in primo luogo al contratto collettivo, dovendo ritenersi che le indicazioni nel medesimo contenute, in quanto esprimono la volonta delle associazioni stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore produttivo e della relativa organizzazione aziendale, assumono valore vincolante e decisivo anche per quanto riguarda la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria. (Conf 1921/77, mass n 385635).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)