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Sez. L, Sentenza n. 47 del 05/01/1983 (Rv. 424835 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - CRITERIO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424835-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - CRITERIO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO - NECESSITÀ.*

L'art. 2095 cod. civ., pur prevedendo tre categorie fondamentali di inquadramento dei lavoratori subordinati, consente alle associazioni sindacali di determinare contrattualmente le mansioni specifiche comprese nell'una o nell'altra categoria e, nell'ambito della stessa categoria, di porre una differenziazione per gradi e qualifiche, ai sensi dell'art. 96 disp. Att. Cod. civ., secondo l'importanza della impresa. Pertanto, al fine di stabilire la qualifica spettante al prestatore di lavoro in relazione alle mansioni svolte, è necessario far riferimento in primo luogo al contratto collettivo, dovendo ritenersi che le indicazioni nel medesimo contenute, in quanto esprimono la volontà delle associazioni stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore produttivo e nella relativa organizzazione aziendale, assumono valore vincolante e decisivo anche per quanto riguarda la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria. (Conf 1375/81, mass n 412000; (Conf 258/80, mass n 403647).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)