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Sez. 2, Sentenza n. 2780 del 29/09/1987 Ud. (dep. 03/03/1988) Rv. 177767 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO AI DIPENDENTI DI ENTI CREDITIZI CHE SVOLGANO LA NORMALE ATTIVITÀ BANCARIA DI RACCOLTA DEL RISPARMIO E DI ESERCIZIO DEL CREDITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177767-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO AI DIPENDENTI DI ENTI CREDITIZI CHE SVOLGANO LA NORMALE ATTIVITÀ BANCARIA DI RACCOLTA DEL RISPARMIO E DI ESERCIZIO DEL CREDITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La normale attività bancaria, di raccolta del risparmio fra il pubblico e di Esercizio del credito in un libero mercato concorrenziale, svolta da enti creditizi sia pubblici che privati non comporta l'attribuzione a chi la esercita della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ex artt. 357 e 358 cod. pen.. (in applicazione del predetto principio è stata esclusa la sussistenza del delitto di cui all'art. 314 cod. pen. e ritenuta quella di appropriazione indebita). (Conf mass n 176404).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)