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Sez. L, Sentenza n. 1886 del 15/05/1975 (Rv. 375559 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375559-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'infortunio sul lavoro non e indennizzabile quando l'evento e dovuto ad una scelta del lavoratore, il quale, con atto volontario puramente arbitrario, per soddisfare impulsi meramente personali, affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato da tali esigenze (rischio elettivo), sicche l'evento non abbia in effetti alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attivita lavorativa e non possa pertanto ritenersi 'in occasione di lavorò. (fattispecie in tema di uso di trattore agricolo come mezzo di trasporto personale). (Conf 2439/72, mass n 359897).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)