Sez. 1, Sentenza n. 2923 del 29/03/1996 (Rv. 496692 - 01)
CREDITO - IN GENERE | Infrazioni commesse da dirigenti, liquidatori ed altri funzionari degli istituti di credito - Natura di illecito amministrativo - Configurabilità - Legge del tempo in cui si è verificato il comportamento contestato - Applicabilità - Disciplina prevista dall'art. 2 cod. pen. - Applicabilità - Esclusione.
CREDITO - IN GENERE
In tema di infrazioni commesse da dirigenti, liquidatori ed altri funzionari degli istituti di credito, la violazione dell'art. 31 del R.D. legge n. 375 del 1936, tuttora in vigore in virtù dell'art. 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993, riveste carattere di illecito amministrativo, che presuppone, al pari di quanto previsto dalla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, l'imputabilità dell'infrazione e che comporta un procedimento innanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria, concluso da un decreto ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost. Ne consegue, pertanto, l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, restando esclusa, così come per tutte le infrazioni rientranti nell'ambito di previsione della legge n. 689 del 1981, l'applicabilità in via analogica del diverso sistema di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 del codice penale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 90, Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST., Legge 17/04/1986 num. 114 art. 3, Legge 19/02/1992 num. 142 art. 34, Decreto Legisl. 14/12/1992 num. 481, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)