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Sez. L, Sentenza n. 6507 del 19/12/1985 (Rv. 443578 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO PER INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - DICHIARAZIONE DI UFFICIO DELLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PER CAUSA DIVERSA DA QUELLA DEDOTTA DALLA PARTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED PRONUNCIATO.*
Stato
decisa il 1985-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443578-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO PER INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - DICHIARAZIONE DI UFFICIO DELLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PER CAUSA DIVERSA DA QUELLA DEDOTTA DALLA PARTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED PRONUNCIATO.*

Nel rito del lavoro se il lavoratore agisce in giudizio impugnando il licenziamento e lamentando l'insussistenza della giusta causa di recesso comporta violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato la dichiarazione d'ufficio della nullità per causa diversa da quella dedotta dalla parte (quale la mancata tempestività del recesso o l'inesistenza di una previa contestazione da parte del datore di lavoro del fatto addebitato al lavoratore), altresì costituendo domanda nuova la proposizione per la prima volta in appello della richiesta di nullità per un titolo diverso da quello dedotto in primo grado. (V 2413/81, mass n 413183; (Conf 596/84, mass n 432835; (Conf 2399/84, mass n 434436).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)