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Sez. L, Sentenza n. 6324 del 05/12/1979 (Rv. 403050 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - COINCIDENZA DEL GIORNO DI RIPOSO CON IL SETTIMO GIORNO DOPO SEI LAVORATIVI - NECESSITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ANCHE AI RAPPORTI DI LAVORO PRESSO UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA - DEROGABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403050-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - COINCIDENZA DEL GIORNO DI RIPOSO CON IL SETTIMO GIORNO DOPO SEI LAVORATIVI - NECESSITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ANCHE AI RAPPORTI DI LAVORO PRESSO UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA - DEROGABILITA - CONDIZIONI.*

Anche nel caso di rapporto di lavoro con azienda municipalizzata, per qualunque servizio istituita (nella specie: azienda municipalizzata centrale del latte), il riposo settimanale deve, in ogni settimana, cadere al settimo giorno, pur se non coincidente con la domenica, sicche, ove cio non si verifichi non si possono recuperare i riposi settimanali non fruiti dopo sei giorni di lavoro cumulandone due consecutivi, a conclusione di un ciclo predeterminato, ove non sia dimostrata dall'azienda datrice di lavoro l'esistenza di una particolare normativa contrattuale che, tenendo conto delle esigenze indicate dalla Corte costituzionale con la sentenza n 146 del 1971 (e, cioe casi di necessita a tutela di apprezzabili interessi, mantenimento del rapporto riposo-lavoro, non superamento dei limiti di ragionevolezza per la specialita del lavoro e la salute del lavoratore), realizza quella disciplina differenziata atta a derogare la regola del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro. Pertanto, la mera circostanza del rispetto da parte dei dipendenti dei turni unilateralmente predisposti dall'azienda, con la concessione dei riposi oltre il settimo giorno e la relativa concentrazione di due riposi al termine di un ciclo di sette settimane, non vale ad integrare ne le necessarie pattuizioni al riguardo ne la prova delle circostanze obiettive che possono giustificare le deroghe dei principi di legge per la concessione del riposo settimanale. (V 5148/78, mass n 394898; (V 341/78, mass n 389639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., DM 22/06/1935

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)