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Sez. L, Sentenza n. 2546 del 17/04/1985 (Rv. 440361 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERSONALE VIAGGIANTE - CUMULO DI DUE RIPOSI SETTIMANALI - LEGITTIMITÀ - LIMITI - CONTRASTO DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 138 DEL 1958 CON L'ART. 36, TERZO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440361-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERSONALE VIAGGIANTE - CUMULO DI DUE RIPOSI SETTIMANALI - LEGITTIMITÀ - LIMITI - CONTRASTO DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 138 DEL 1958 CON L'ART. 36, TERZO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.*

Con riferimento al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto l'art. 8 della legge n. 138 del 1958 consente per il personale viaggiante il cumulo di due riposi settimanali qualora ciò sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo tra le parti; né tale norma è sospetta d'incostituzionalità in relazione all'art. 36, terzo comma, cost. Giacché - come ha riconosciuto la Corte costituzionale nelle sentenze n. 150 del 1967, n. 146 del 1971 e 65 del 1973 - è possibile, entro certi limiti, il raggruppamento dei giorni di riposo settimanale al fine di tutelare uno specifico ed apprezzabile interesse della collettività, di tal che il godimento del riposo settimanale può avere cadenze diverse da quella normale di un giorno di riposo dopo sei giorni lavorativi, purché nell'arco di un ragionevole periodo di tempo resti invariato il rapporto di un giorno di riposo ogni sei lavorativi. (V 6555/82, mass n 424178; (V 3470/80, mass n 407315; (V 2559/79, mass n 398892; (V 6324/79, mass n 403050).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)