diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 341 del 25/01/1978 (Rv. 389639 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DEROGA ALLA REGOLA DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO - NORMATIVA CONTRATTUALE PARTICOLARE SUI TURNI DI SERVIZIO DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE - CONDIZIONI DI VALIDITA - RISPETTO DELLE ESIGENZE INDICATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE NELLE SENTENZE N 150 DEL 1967 E N 146 DEL 1971 - NECESSITA - ESISTENZA DI NORMATIVA VALIDA - ONERE PROBATORIO DELL'AZIENDA DATRICE DI LAVORO - RISPETTO DA PARTE DEI DIPENDENTI DEI TURNI UNILATERALMENTE PREDISPOSTI DALL'AZIENDA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389639-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DEROGA ALLA REGOLA DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO - NORMATIVA CONTRATTUALE PARTICOLARE SUI TURNI DI SERVIZIO DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE - CONDIZIONI DI VALIDITA - RISPETTO DELLE ESIGENZE INDICATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE NELLE SENTENZE N 150 DEL 1967 E N 146 DEL 1971 - NECESSITA - ESISTENZA DI NORMATIVA VALIDA - ONERE PROBATORIO DELL'AZIENDA DATRICE DI LAVORO - RISPETTO DA PARTE DEI DIPENDENTI DEI TURNI UNILATERALMENTE PREDISPOSTI DALL'AZIENDA - INSUFFICIENZA.*

In seguito alla dichiarazione d'incostituzionalita degli articoli 16 e 21 del RDL n 2328 del 1923 sui turni di servizio dei trasporti in concessione (sentenze della Corte costituzionale n 150 del 1967 e n 146 del 1971) incombe alla parte interessata - cioe all'azienda datrice di lavoro - l'Onere di dimostrare l'esistenza di una particolare normativa contrattuale che, tenendo conto delle esigenze indicate dalla Corte costituzionale, (cioe casi di necessita a tutela di apprezzabili interessi, mantenimento del rapporto riposo- lavoro, non superamento dei limiti di ragionevolezza per la specialita del lavoro e la salute del lavoratore) realizzi quella disciplina differenziata atta a derogare - in riferimento alla generica norma autorizzativa dell'art 1 n 9 legge n 370 del 1934, relativa al personale di aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche - la regola del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro. Pertanto, non puo ritenersi rispondente al suddetto principio ed al soddisfacimento dell'Onere della prova delle richiamate esigenze, ed in particolare della condizione della 'necessità di tutela di altri apprezzabili interessi, la mera circostanza del rispetto da parte dei dipendenti dei turni unilateralmente predisposti dall'azienda, non potendo tale comportamento costituire riconoscimento della detta 'necessità e quindi manifestazione di consenso individuale ad una disciplina derogatoria di norme legali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)