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Sez. 5, Sentenza n. 2074 del 23/02/2000 (Rv. 534317 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali (e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione) - Esenzione dall'Invim ex art. 25 d.P.R. n. 643 del 1972 - Alienazione - Conseguenze - Applicazione Invim ordinaria - Valore iniziale - Successiva determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534317-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In caso di alienazione dei fabbricati descritti all'articolo 25, secondo comma lett. d) del d.P.R. n. 643 del 1972 si applica l'Invim di cui all'art. 2 legge cit. e la base imponibile deve essere determinata assumendo come valore iniziale quello corrispondente alla data di acquisto (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva annullato l'avviso di accertamento sull'assunto che il valore iniziale dovesse essere riferito al compimento dell'ultimo decennio di esenzione).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)