Sez. 5, Sentenza n. 4768 del 30/03/2001 (Rv. 545386 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Immobili strumentali previsti dal secondo comma, lett. d) dell'art. 25 del d.P.R. n. 643/72 - Alienazione - Incremento di valore - INVIM - Assoggettabilità - Valore iniziale - Determinazione - Criterio - Data di acquisto degli immobili - Cessione di azienda - Atto di acquisto - Configurabilità - Contrasto di detta disciplina con gli artt. 3 e 53 della Cost. - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
In tema di INVIM, l'incremento di valore degli immobili strumentali, che l'art. 25, secondo comma, lett. d) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 esenta dall'applicazione dell'imposta per decorso del decennio, deve essere assoggettato, invece, all'atto della loro alienazione, all'imposta di cui all'art. 2 del citato d.P.R. e la base imponibile deve essere determinata assumendo come valore iniziale quello corrispondente alla data di acquisto, compreso l'acquisto conseguente a cessione di azienda, senza che detta disciplina possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)