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Sez. 2, Sentenza n. 11604 del 21/11/1997 (Rv. 510226 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Liquidazione del compenso a periti, consulenti, interpreti e traduttori - Provvedimento decisorio sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510226-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite su richiesta dell'autorità giudiziaria, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decida sull'opposizione proposta contro il decreto di liquidazione del compenso, attesa la natura decisoria di tale pronuncia (non altrimenti impugnabile), che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)