Sez. 3, Sentenza n. 1440 del 04/03/1980 (Rv. 404990 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - RIFERIMENTO AL PETITUM - NECESSITA - CONFIGURAZIONE GIURIDICA DIVERSA DA QUELLA PROSPETTATA DALLE PARTI - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - ARGOMENTAZIONI DIVERSE DA QUELLE PROSPETTATE DALLE PARTI - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - RIFERIMENTO AL PETITUM - NECESSITA - CONFIGURAZIONE GIURIDICA DIVERSA DA QUELLA PROSPETTATA DALLE PARTI - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - ARGOMENTAZIONI DIVERSE DA QUELLE PROSPETTATE DALLE PARTI - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
Il vizio di extrapetizione e configurabile soltanto rispetto al petitum e non anche riguardo all'impostazione giuridica dei termini della controversia. In particolare, non da luogo a tale vizio ne la circostanza che il giudice abbia posto a base della decisione una configurazione giuridica non prospettata dalle parti, sempre che da cio non derivino effetti diversi e piu ampi di quelli contenuti dalla domanda, ne la circostanza che il giudice abbia posto a fondamento della domanda ragioni di fatto o di diritto o, in genere, argomentazioni diverse da quelle prospettate dalla parte. (Conf 5442/78, mass n 395210; (Conf 3577/74, mass n 372093; (Conf 1787/74, mass n 369972; (Conf 2263/73, mass n 365541).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)