diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 27938 del 30/12/2009 (Rv. 611214 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Pensioni erogate ai militari per infermità, lesioni o menomazioni riportate in servizio - Militare non di leva (finanziere) - Pensioni privilegiata ordinaria - IRPEF - Assoggettabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611214-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di pensioni erogate ai militari per infermità, lesioni o menomazioni riportate in servizio, occorre distinguere la pensione di guerra (che presuppone l'invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all'apparato della difesa) dalla pensione privilegiata ordinaria (che presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato e che non presenta carattere risarcitorio, bensì reddituale), nonché dalla pensione privilegiata ordinaria tabellare (erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva). Le pensioni privilegiate ordinarie, quale è quella corrisposta ad un militare non di leva (nella specie, finanziere), sono soggette per l'intero ammontare all'IRPEF, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (e, a partire dal 1 gennaio 1988, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), mancando un'espressa previsione di deroga al principio dell'assoggettabilità ad imposizione delle pensioni, disposta invece dall'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per le pensioni di guerra e, per effetto della declaratoria di incostituzionalità di tale norma (a seguito della sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 387), anche per le pensioni privilegiate ordinarie attribuite ai militari per fatti invalidanti se connessi alla prestazione del servizio di leva, in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale, ma risarcitorio, dell'erogazione stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)