Sez. L, Sentenza n. 2708 del 03/05/1984 (Rv. 434747 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA EX ARTT. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA EX ARTT. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il licenziamento collettivo per riduzione di personale configura una fattispecie autonoma di recesso del datore di lavoro, alla quale non è applicabile né la disciplina dettata dalla legge n. 604 del 1966 - con la conseguente insussistenza dell'Onere del datore di lavoro di provare, come nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo obiettivo ai sensi dell'art. 3 di detta legge, l'impossibilità di utilizzare in altra attività il dipendente licenziato - né l'art. 18 della legge n. 300 del 1970. (V 5713/82, mass n 423450; (V 5608/82, mass n 423370; (V 5606/82, mass n 423362; (V 18/79, mass n 396024).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)