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Sez. L, Sentenza n. 5713 del 30/10/1982 (Rv. 423450 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE - RISOLUZIONE DEI SINGOLI RAPPORTI DI LAVORO - DISCIPLINA RELATIVA AI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - INAPPLICABILITÀ - CRITERI D'INDIVIDUAZIONE DEL LAVORATORE DA LICENZIARE - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE - DIRITTO DEL LAVORATORE LICENZIATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423450-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE - RISOLUZIONE DEI SINGOLI RAPPORTI DI LAVORO - DISCIPLINA RELATIVA AI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - INAPPLICABILITÀ - CRITERI D'INDIVIDUAZIONE DEL LAVORATORE DA LICENZIARE - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE - DIRITTO DEL LAVORATORE LICENZIATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*

Le regole proprie dei licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604 del 1966 e all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori) non sono applicabili alle risoluzioni dei singoli rapporti di lavoro attuate nell'esecuzione di un effettivo licenziamento collettivo per ristrutturazione aziendale. In tali casi, l'inosservanza da parte del datore di lavoro dei criteri di individuazione del singolo lavoratore da licenziare, fermo restando il provvedimento di licenziamento collettivo, comporta per il lavoratore licenziato il solo diritto al risarcimento del danno subito a seguito dell'ingiustificata perdita del posto di lavoro e che deve essere calcolato secondo i principi di cui agli artt. 1223 e seguenti cod. civ. e deve comprendere tutto il pregiudizio patrimoniale risentito dal lavoratore nella considerazione delle utilità economiche non conseguite fino al momento in cui lo stesso abbia potuto trovare altra occupazione, dovendosi, in tale ipotesi, valutare l'eventuale differenza rispetto all'aliud receptum, tenendosi conto, in ogni caso, delle perdite afferenti alla non computabilità della precedente anzianità di servizio, alla eventuale dequalificazione e al pregiudizio risentito nella posizione previdenziale. (V 6066/80, mass n 409843, sulla prima parte; (V 5086/80, mass n 408944, sulla prima parte; (V 3104/79, mass n 399462, sull'ultima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2116, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 18/06/1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)