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Sez. L, Sentenza n. 4286 del 19/07/1985 (Rv. 441769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - INAPPLICABILITÀ - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - INAPPLICABILITÀ - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI.*

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale - il cui elemento caratterizzante è costituito da una definitiva riduzione dell'attività imprenditoriale che comporti la necessità della eliminazione di più posti di lavoro - configura una fattispecie autonoma di recesso del datore di lavoro, alla quale non è applicabile la disciplina dettata dalla legge 15 luglio 1966 n. 604. Pertanto, in tale ipotesi, il giudice deve limitarsi a verificare, ai fini della legittimità del recesso, se il ridimensionamento dell'impresa sia stato effettivo e se sia stata dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra l'evento prodotto e il singolo licenziamento, senza dover anche accertare, come nel caso di licenziamento individuale (sia pure plurimo), se, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il datore di lavoro abbia provato la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, attinente a ragioni di attività produttiva o di organizzazione del lavoro, che si riferisca al lavoratore licenziato, e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre attività dell'impresa. (V 2708/84, mass n 434747; (V 501/84, mass n 432736; (V 5042/83, mass n 429910; (V 3403/83, mass n 428291; (V 6066/80, mass n 409843).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)