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Sez. 1, Sentenza n. 32280 del 29/03/2018 Cc. (dep. 13/07/2018) Rv. 273851 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. proposta da soggetto condannato all'ergastolo - Competenza del magistrato di sorveglianza - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273851-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, appartiene al magistrato di sorveglianza, e non al giudice civile, la competenza a provvedere sull'istanza di risarcimento del danno in forma pecuniaria ai sensi dell'art. 35-ter, comma 2, ord. pen. proposta da soggetto condannato all'ergastolo, in quanto il rimedio pecuniario è alternativo a quello della riduzione di pena in tutte le ipotesi in cui, pur in presenza di un trattamento inumano o degradante, il magistrato di sorveglianza versa nell'impossibilità di operare nell'immediatezza siffatta riduzione di pena (v. Corte Cost., sent. n. 204 del 2016).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)