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Sez. 1, Sentenza n. 47333 del 16/03/2017 Cc. (dep. 13/10/2017) Rv. 271173 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio di cui all'art. 35-ter ord. pen. - Natura indennitaria e non risarcitoria - Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271173-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'azione prevista dall'art. 35-ter ord. pen. è uno strumento riparatorio di matrice solidaristica, con carattere indennitario e non risarcitorio in senso stretto, con la conseguenza che non è assoggettabile alla prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 2947 cod. civ. in tema di fatto illecito e che, in applicazione del principio espresso dall'art. 2935 cod. civ., per il tempo antecedente all'introduzione della relativa disciplina non è giuridicamente possibile rilevare alcuna ipotesi di prescrizione poiché il diritto non poteva essere fatto valere. (Fattispecie relativa a soggetto ancora detenuto al momento della presentazione della domanda, che lamentava pregiudizi verificatisi durante un periodo di carcerazione precedente all'entrata in vigore della norma, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Procura Generale ricorrente).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)