Sez. 4, Sentenza n. 28132 del 09/03/2001 Ud. (dep. 12/07/2001) Rv. 222579 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE | Trattamento chirurgico - Consenso del paziente o dei familiari per l'intervento eseguito - Mancanza - Assenza di urgente necessità - Configurabilità del reato di omicidio preterintenzionale - Esclusione - Omicidio colposo - Configurabilità.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE
In tema di trattamento medico-chirurgico, qualora, in assenza di urgente necessità, venga eseguita una operazione chirurgica demolitiva, senza il consenso del paziente, prestato per un intervento di dimensioni più ridotte rispetto a quello poi eseguito, che ne abbia determinato la morte, non è configurabile il reato di omicidio preterintenzionale poiché, per integrare quest'ultimo, si richiede che l'agente realizzi consapevolmente ed intenzionalmente una condotta diretta a provocare un'alterazione lesiva dell'integrità fisica della persona offesa. (Nella specie la Corte ha ritenuto che fosse correttamente configurabile il reato di omicidio colposo a carico del medico chirurgo che aveva eseguito, in assenza di ragioni di urgenza, l'asportazione di una massa tumorale e degli organi genitali pur in presenza del consenso espresso soltanto per l'asportazione di una cisti ovarica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)