Sez. L, Sentenza n. 4372 del 02/03/2005 (Rv. 580995 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE | Istituto bancario in liquidazione coatta amministrativa - Cessione ad altra banca di attività e passività, ovvero di beni e rapporti - Qualificazione della cessione come trasferimento d'azienda (o di ramo d'azienda) - Valutazione di merito - Trasferimento di ramo d'azienda - Applicabilità dell'art. 2112 cod.civ - Esclusione - Applicazione della disciplina speciale contenuta nell'art. 90 D.Lgs. n. 385 del 1993 - Necessità - Conseguenze - Responsabilità del cessionario limitata alle passività risultanti dallo stato passivo - Crediti maturati dal lavoratore ceduto - Pretesa nei confronti della banca cessionaria nell'ambito di un giudizio ordinario - Ammissibilità - Esclusione - Insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa - Ammissibilità.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE
In caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, qualora si abbia la cessione ad altra banca di attività e passività, beni e rapporti giuridici, spetta al giudice di merito verificare in concreto, in base alla interpretazione della volontà negoziale desumibile dalle clausole contrattuali e da ogni altra circostanza, se siano oggetto di cessione le mere attività e passività o la totalità dei beni (o parte di essi) considerati non nella loro unità funzionale ma in un'ottica atomistica, o se le parti abbiano inteso trasferire elementi patrimoniali aventi un legame funzionale o la totalità (o parte) del personale dipendente, allorquando le attività svolte da detto personale si presentino collegate e caratterizzate da una organizzazione volta ad aggiungere un quid pluris al valore intrinseco della prestazione di ciascun lavoratore; ciò non di meno, al trasferimento di ramo di azienda effettuato da una impresa bancaria assoggettata al procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 80 e ss. del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 non si applica la disciplina generale contenuta nell'art. 2112 cod.civ., ma la disposizione speciale contenuta nell'art. 90 del medesimo decreto, a norma della quale il cessionario risponde soltanto delle passività risultanti dallo stato passivo; ne consegue che non sono azionabili davanti al giudice ordinario nei confronti della banca cessionaria i crediti maturati dal lavoratore del ramo di azienda ceduto al momento del trasferimento, ma essi possono essere fatti valere soltanto davanti ai competenti organi della liquidazione coatta amministrativa, e nel rispetto della procedura di verifica dello stato passivo, disciplinata dall'art. 86 del t.u. in materia bancaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)