Sez. 5, Sentenza n. 9452 del 21/04/2006 (Rv. 589356 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI | Improcedibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI
L'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., che ricollega all'inammissibilità dell'impugnazione principale l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione principale sia dichiarata improcedibile. Esso, infatti, introducendo un limite all'eccezionale legittimità dell'impugnazione proposta oltre i termini perentori previsti per la formazione del giudicato, costituisce espressione dei principi generali posti a tutela della certezza del diritto, cui è funzionale un sistema di regole teso a favorire la formazione della "res iudicata", ed è pertanto suscettibile d'interpretazione estensiva, in tal senso deponendo anche una lettura sistematica dell'intero articolo, alla stregua della quale soltanto la proposizione di un'impugnazione concretamente delibabile, in quanto idonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza, impone la valutazione dell'eventuale impugnazione incidentale tardiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)