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Sez. 2, Sentenza n. 28422 del 22/12/2005 (Rv. 586014 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Improcedibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inammissibilità della impugnazione incidentale tardiva - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586014-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

L'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione principale si trasmette all'impugnazione incidentale tardiva, si applica anche nel caso in cui l'impugnazione principale sia dichiarata improcedibile, in quanto anche tale pronuncia fa venire meno l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva, che pertanto va dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)