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Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 23/03/2005 (Rv. 582078 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Ricorso per cassazione - Inammissibilità ed improcedibilità - Assimilazione - Sussistenza solo ai fini della sorte del ricorso principale - Insussistenza ai fini della sorte dell'impugnazione incidentale tardiva - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582078-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

Ancorchè l'art. 387 cod. proc. civ. tratti allo stesso modo l'ipotesi dell'inammissibilità e quella della improcedibilità del ricorso per cassazione, tale identità di trattamento pertiene alla sorte del ricorso principale, mentre, trovando applicazione anche nel giudizio di cassazione la norma dell'art. 334 cod. proc. civ. e, particolarmente, il suo secondo comma, distinguere il ricorso principale inammissibile da quello improcedibile rileva ai fini della sorte dell'eventuale ricorso incidentale tardivo, atteso che soltanto dall'inammissibilità del ricorso principale esso viene travolto, mentre non lo è per effetto della sua improcedibilità, che concerne un vizio di inattività e, quindi, un vizio non originario, mentre l'assimilazione al caso della inammissibilità si risolve in un'interpretazione analogica di una norma eccezionale, qual è quella del secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 387, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)