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Sez. 3, Ordinanza n. 30505 del 04/07/2001 Cc. (dep. 06/08/2001) Rv. 219983 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Sentenza che ometta di pronunciarsi sulla richiesta sospensione - Ricavabilità del contenuto dell'accordo dal verbale di udienza - Procedimento di correzione di errore materiale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219983-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Nel procedimento speciale previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. la omissione della sospensione condizionale della pena nel dispositivo senza che risulti, neppure per implicito, nella motivazione della sentenza alcuna contraria determinazione da parte del giudice, ed in mancanza di condizioni ostative alla concessione, può essere oggetto del procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. ove risulti dal verbale di udienza la subordinazione dell'accordo alla concessione del predetto beneficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)