Sez. L, Sentenza n. 847 del 04/02/1984 (Rv. 433062 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - AMMISSIBILITÀ - PRONUNCIA DI ULTERIORI SENTENZE NELLA STESSA CAUSA - INTERVENTO DEI MEDESIMI GIUDICI COMPONENTI IL COLLEGIO CHE HA DELIBERATO LA SENTENZA NON DEFINITIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - AMMISSIBILITÀ - PRONUNCIA DI ULTERIORI SENTENZE NELLA STESSA CAUSA - INTERVENTO DEI MEDESIMI GIUDICI COMPONENTI IL COLLEGIO CHE HA DELIBERATO LA SENTENZA NON DEFINITIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel rito del lavoro è ammissibile la pronuncia di sentenze non definitive anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 420 comma quarto cod. proc. civ. senza che, analogamente a quanto si verifica nel rito ordinario, sia prescritto che i giudici componenti il collegio che ha provveduto alla relativa deliberazione debbono essere i medesimi che pronunziano ulteriori sentenze nella stessa causa in momenti successivi o che ne abbiano già anteriormente pronunciato, dovendo, nell'un rito come nell'altro, la composizione del collegio obbedire esclusivamente, per la sua regolarità, alla condizione che ad esso partecipino soltanto i giudici che hanno assistito alla relativa discussione. (V 4267/83, mass n 429193; (V 2753/83, mass n 426667; (V 6699/81, mass n 417574; (V 4959/80, mass n 408833; (V 5435/78, mass n 395199).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)