Sez. 2, Sentenza n. 10141 del 26/05/2004 (Rv. 573166 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione - Provvedimento del Presidente del tribunale ex art. 814 cod. proc. civ. - Impugnazione autonoma da parte di alcuni soltanto dei componenti del collegio arbitrale - Legittimità.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
Il provvedimento di liquidazione del compenso arbitrale adottato dal Presidente del tribunale ex art. 814 cod. proc. civ. è suscettibile di autonoma e distinta impugnazione da parte di ciascuno degli arbitri, titolari di un autonomo diritto di credito per aver adempiuto, con l'espletamento dell'incarico, all'assunta obbligazione di rendere la prestazione richiesta, senza che sia, per converso, necessaria la partecipazione al gravame di tutti i componenti del collegio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)