Sez. 3, Sentenza n. 12144 del 10/08/2002 (Rv. 556895 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità civile da illegittimo esercizio della funzione pubblica - Danno ingiusto - Lesione di un interesse giuridicamente rilevante - Dolo o colpa - Sufficienza della illegittimità del provvedimento amministrativo - Esclusione - Verifica dell'elemento soggettivo - Necessità - Criteri.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della affermazione della risarcibilità del danno derivante dall'illegittimo esercizio della funzione pubblica, occorre in primo luogo stabilire se effettivamente un danno vi sia stato, verificare se esso sia ingiusto, secondo la nozione recepita dall'art. 2043 cod. civ. , da intendersi nel senso che si sia prodotta la lesione di un interesse giuridicamente rilevante, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ed infine, esclusa la configurabilità della colpa "in re ipsa" sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, valutare se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della pubblica amministrazione, da apprezzare in relazione alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione cui deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)