Sez. 3, Sentenza n. 5686 del 15/03/2006 (Rv. 588348 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Aggiudicazione all'incanto - Istanza per l'acquisto ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. - Declaratoria di inammissibilità - Ricorribilità in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Costituzione - Esclusione - Rimedio esperibile - Opposizione agli atti esecutivi.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE
È inammissibile il ricorso in cassazione ai sensi dell' art. 111 Costituzione avverso il provvedimento con il quale nel corso dell'esecuzione immobiliare il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia della offerta di aumento di sesto, formulata ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., perchè detta ordinanza, che è un atto di esecuzione, può essere impugnata ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. con l'opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)