Sez. 1, Sentenza n. 8881 del 10/07/2000 Ud. (dep. 08/08/2000) Rv. 216918 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Legge n. 35 del 2000, di attuazione dei principi del giusto processo - Disposizioni transitorie - Giudizio di cassazione - Applicazione delle disposizioni vigenti al momento della decisione impugnata in materia di valutazione della prova - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE
È manifestamente infondata, in relazione agli art. 24 e 111 Cost., nonché 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, della legge 25 febbraio 2000 n. 35, di conversione in legge del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, nella parte in cui prevede che nel giudizio di cassazione si applichino le disposizioni in materia di valutazione della prova vigenti al momento della decisione impugnata, in quanto la stessa legge costituzionale n. 2 del 1999, nel demandare alla legge ordinaria il compito di regolamentare l'applicazione dei principi del "giusto processo" ai processi penali in corso, ha previsto dei correttivi, di natura transitoria, atti a contemperare quei principi con i valori, costituzionalmente rilevanti, della gradualità nella trasformazione del diritto, del buon andamento dell'amministrazione giudiziaria e della speditezza del procedimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legge 07/01/2000 num. 2 CORTE COST., Legge 25/02/2000 num. 35 art. 1 com. 4, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)