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Sez. 6, Sentenza n. 5563 del 17/04/2000 Ud. (dep. 11/05/2000) Rv. 216416 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI | Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 - Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 Cost. - Principio del contraddittorio - Disciplina transitoria. Art. 1, comma quarto, d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito dalla l. 25 febbraio 2000, n. 35 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216416-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., che prevede che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. In mancanza di tale disposizione transitoria, in base ai principi sulla successione delle leggi nel tempo, operanti anche tra leggi costituzionali, avrebbero dovuto considerarsi pienamente applicabili le norme sulla acquisizione probatoria compatibili con l'assetto normativo precedente alla modifica costituzionale, e quindi, nella specie, la disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. come incisa dalla sentenza della Corte cost. n. 361 del 1998 (disciplina che, quindi, proprio per effetto di detta sentenza, doveva considerarsi costituzionalmente protetta). La normativa transitoria, lungi dal contenere l'efficacia della nuova disposizione costituzionale, ha, al contrario, sulla base di una ragionevole scelta del legislatore, determinato una limitata retroattività dei nuovi principi, che, diversamente, non si sarebbe prodotta; ribadendo peraltro, con una sorta di interpretazione autentica, che l'applicazione delle norme sull'acquisizione probatoria si esaurisce nelle fasi di merito e che in sede di legittimità si deve accertare solo il pregresso corretto governo di tali norme.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2, Decreto Legge 07/01/2000 num. 2 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 25/02/2000 num. 35 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)