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Sez. 6, Sentenza n. 3937 del 28/01/2000 Ud. (dep. 28/03/2000) Rv. 215778 - 01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - IN GENERE | Legge costituzionale n.2 del 1999 - Inserimento dei principi del giusto processo nell'art.111 della Costituzione - Principio del contraddittorio - Disciplina transitoria - Art.1, comma 2, del d.l. n.2 del 2000 - Violazione del diritto di difesa - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215778-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 2, del d.l.7 gennaio 2000, n.2, sollevata, in riferimento all'art.24 della Costituzione, nella parte in cui limita, nei procedimenti per i quali sia stato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, la operatività del quarto comma dell'art.111 della Costituzione, quale risultante dalle modifiche introdotte dalla medesima legge costituzionale. Infatti, la norma transitoria, che continua ad assegnare una (pur ridotta) valenza probatoria alle dichiarazioni rese prima del dibattimento da persona che si sottragga all'esame e che, dunque, limita l'operatività nel tempo del nuovo precetto sancito dal quarto comma dell'art.111 della Carta fondamentale, appare puntualmente coerente con l'art.2 della richiamata legge costituzionale n.2 del 1999.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 4, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2 art. 1, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2 art. 2, Decreto Legge 07/01/2000 num. 2 art. 1 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)