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Sez. 1, Sentenza n. 10208 del 03/05/2007 (Rv. 597404 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Legge n. 95 del 1979 - Questione della sua compatibilità con l'ordinamento comunitario per violazione del divieto di aiuti di Stato - Rilevabilità d'ufficio - Limiti.
Stato
decisa il 2007-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597404-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

La questione della compatibilità della legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) con l'ordinamento comunitario europeo è rilevabile d'ufficio, in base al principio "iura novit curia", come accade nel caso dello "ius superveniens" e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale. Tuttavia occorre distinguere a seconda che l'incompatibilità comporti o meno accertamenti di fatto: nel caso in cui sia dedotta l'incompatibilità dell'intera disciplina della legge n. 95 cit., ovvero di una o più sue norme, prospettando che la prima, ovvero le seconde, costituiscano di per sé aiuti di Stato, non occorre alcun accertamento in fatto e, quindi, nessun impedimento si frappone all'esame della questione d'ufficio, con la conseguenza che la questione può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio; nel caso, invece, in cui l'incompatibilità della citata disciplina sia dedotta in relazione all'applicazione concreta ed alla concreta fruizione di un aiuto di Stato, il giudice non può conoscere dell'eccezione se non sono allegati e provati i fatti su cui essa si fonda.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1995 num. 95, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)