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Sez. 1, Sentenza n. 4206 del 24/02/2006 (Rv. 589968 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Legge n. 95 del 1979 - Azione revocatoria - Esercizio nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria - Contrasto con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato - Eccezione - Deduzione in relazione all'avvenuta proposizione dell'azione nella fase conservativa - Allegazione e prova del fatto posto a base dell'eccezione - Onere della parte interessata - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589968-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

La parte che deduce il contrasto di una norma legge statale con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato ha l'onere di allegare e provare gli elementi di fatto necessari a dimostrare la ricorrenza nel caso concreto di un aiuto di Stato, essendo escluso che il giudice di merito debba accertare d'ufficio l'esistenza di tali elementi al fine dell'eventuale disapplicazione della norma in questione. Ne consegue che qualora l'incompatibilità comunitaria dell'azione revocatoria esercitata nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al d.l. 30 aprile 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 (applicabile "ratione temporis"), non venga dedotta in astratto, ma in relazione ad un fatto specifico - quale, nella specie, l'essere stata detta azione promossa in pendenza della fase conservativa della procedura e prima dell'inizio della fase liquidatoria - il giudice non può conoscere dell'eccezione se non sono allegati e provati i fatti su cui essa si fonda, mentre il potere di allegazione della parte interessata va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile, soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto quindi tardiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ., l'eccezione "comunitaria" proposta dal convenuto in revocatoria soltanto nella comparsa conclusionale in primo grado e quindi rinnovata con l'atto di appello).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)