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Sez. 1, Sentenza n. 825 del 05/10/2000 Cc. (dep. 15/01/2001) Rv. 218928 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Provvedimento del Questore di divieto di accesso ai luoghi di competizione agonistica - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Sindacato giurisdizionale - Limitazione alla verifica della legittimità del provvedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218928-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di convalida del provvedimento del questore concernente il divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n.431, il potere di controllo dell'autorità giudiziaria è limitato alla verifica della esistenza dei presupposti formali previsti per la emissione delle prescrizioni e del preliminare provvedimento. Ne consegue che non è previsto alcun controllo del giudice in ordine alla rispondenza del provvedimento amministrativo alla effettiva pericolosità del soggetto e che la relativa motivazione non può consistere che nell'attestazione di avere esaminato gli atti e di averne constatato la rispondenza formale ai presupposti previsti dall'art.6, comma 2, succitato.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)