Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004 (Rv. 569862 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Revoca - Decorrenza - Riferimento alla data della visita di verifica - Necessità - Fondamento - Contrasto con l'art. 38 Cost. - Esclusione - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo,(ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto dell'amministrazione di ripetere i ratei dell'indennità di accompagnamento corrisposti nel periodo intercorrente tra la visita di revisione e la comunicazione del decreto di revoca, facendo derivare tale effetto dalla inosservanza, da parte dell'amministrazione, di termini stabiliti dalla legge al solo fine di disciplinare lo svolgimento del procedimento di revoca ed aventi, quindi, natura organizzatoria e procedimentale e non anche sostanziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 art. 4, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5, Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 ter CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 52, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)