Sez. 1, Sentenza n. 17260 del 05/12/2002 (Rv. 558994 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Opere pubbliche eseguite da un concessionario - Pagamento dell'indennizzo ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Soggetto obbligato - Concessionario.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione, la delega conferita al concessionario ai sensi dell'art.81 della legge 219/81 per la realizzazione delle opere relative all'attuazione dei programmi straordinari di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli riveste caratteri di tale ampiezza da far identificare nel concessionario stesso il soggetto obbligato al pagamento tanto delle indennità che si ricolleghino alla procedura, tanto dell'indennizzo di cui all'art. 46 della legge 2359/1865, con conseguente esclusione della legittimazione passiva della Presidenza del consiglio dei ministri.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)