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Sez. 3, Sentenza n. 27140 del 19/12/2006 (Rv. 595322 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Programma straordinario di urbanizzazione ai sensi della legge n. 219 del 1981 - Previsione normativa di concessione traslativa - Conseguenze - Responsabilità diretta del concessionario per le obbligazioni e i danni connessi alle procedure espropriative - Sussistenza - Azioni risarcitorie per i danni causati con l'esecuzione dei lavori - Legittimazione passiva del concessionario - Rilevabilità di ufficio e in ogni stato e grado del procedimento del difetto di legittimazione.
Stato
decisa il 2006-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595322-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE

In tema di esecuzione di opere ricomprese nel programma straordinario di urbanizzazione nell'area metropolitana del Comune di Napoli previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, le norme di cui agli artt. 81 e ss. di detta legge demandano necessariamente all'ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione; correlativamente, l'ente concessionario - e non già la P.A. concedente - risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, derivino gli stessi da attività legittima ovvero (ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) da illecito aquiliano. Conseguentemente è l'ente concessionario, e non la P.A. concedente, ad avere la legittimazione passiva rispetto a una azione di risarcimento dei danni provocati nel corso dei lavori di edificazione di un complesso residenziale da realizzare nell'ambito dei programmi di cui alla legge n. 219 del 14 maggio 1981 e il rilievo del difetto di legittimazione va effettuato dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salvo il mite dell'eventuale formazione del giudicato interno.

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)