Sez. 1, Sentenza n. 26171 del 06/12/2006 (Rv. 593426 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Legge n. 95 del 1979 - Azione revocatoria - Esercizio della fase liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria - Aiuto di Stato vietato dall'art. 87 (già 92) del Trattato CE - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata ("ratione temporis") dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, l'azione revocatoria non può essere qualificata come aiuto di Stato, vietato dall'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, trattandosi di istituto privo del requisito della specificità, sotto i due profili, della selettività e della discrezionalità, che, alla stregua delle sentenze della Corte di giustizia 1 dicembre 1998, in causa C-200/97, e 17 giugno 1999, in causa C-295/97, caratterizzano gli aiuti di Stato, avuto riguardo all'identità funzionale di detta azione con quella esercitata in sede fallimentare, di generale applicazione, e tenuto conto, altresì, della mancanza del requisito ulteriore dell'impiego di risorse pubbliche, non potendo lo Stato e gli enti pubblici essere considerati naturali soggetti passivi dell'azione revocatoria. Né, d'altro canto, con riferimento all'esperimento di tale azione, potrebbe essere considerata come aiuto di Stato la stessa procedura di amministrazione straordinaria, giacché i vantaggi a carico di risorse pubbliche possono bene essere disapplicati senza incidere sulla possibilità di una gestione liquidatoria della procedura, gestione che di per sé stessa esclude una prosecuzione dell'attività di impresa con effetti distorsivi della concorrenza. In particolare, la compatibilità tra amministrazione straordinaria e disciplina comunitaria riguarda la fase liquidatoria e non quella conservativa dell'impresa, e la destinazione liquidatoria della procedura deve essere accertata con riferimento al momento della decisione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)