Sez. 5, Sentenza n. 7797 del 03/04/2006 (Rv. 591149 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Ambito applicativo - Controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento e avviso di liquidazione emessi sulla base della volontà del contribuente di avvalersi del sistema automatico di valutazione di cui all'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Contestazione dell'atto di classamento e della rendita assegnata dall'UTE - Lite definibile - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, con riguardo alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituisce lite pendente ai sensi del comma 3 la controversia nella quale sia impugnato (come nella specie) un avviso di accertamento di maggior valore ed il successivo avviso di liquidazione emessi sulla base della volontà espressa dal contribuente di avvalersi, per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta di registro e dell'INVIM, del sistema automatico di valutazione di cui all'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154), qualora il contribuente si dolga di entrambi gli avvisi sostenendo l'erroneità dell'atto di classamento dell'immobile posto a fondamento dell'imposta al fine di dimostrare una valutazione del bene erronea e non conforme ai parametri legali, mettendo pertanto in discussione la rendita catastale assegnata dall'UTE. In tale ipotesi, infatti, oggetto della lite non è la sola contestazione di un atto impositivo meramente liquidatorio sulla base dei dati forniti dal contribuente, come tale non riconducibile nel novero delle liti definibili di cui al detto art. 16 della legge n. 289 del 2002, ma anche l'atto di classamento.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)