Sez. 1, Sentenza n. 886 del 29/03/1974 (Rv. 368786 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1957 COD CIV - APPLICABILITA ALLA FIDEIUSSIONE SEMPLICE ED A QUELLA SOLIDALE - SOGGETTO PASSIVO - DIFFERENZE TRA LE DUE IPOTESI.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1957 COD CIV - APPLICABILITA ALLA FIDEIUSSIONE SEMPLICE ED A QUELLA SOLIDALE - SOGGETTO PASSIVO - DIFFERENZE TRA LE DUE IPOTESI.*
L'art 1957 cod civ - che impone al creditore l'Onere di richiedere giudizialmente, entro un certo termine, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, pena la decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo - si riferisce sia alla fideiussione semplice che a quella solidale; ma diverso, nelle due ipotesi, e (o puo essere) il soggetto passivo dell'Azione. Questa, nel primo caso, e da ricollegare anche all'Onere della preventiva escussione del debitore principale, contro il quale percio va esclusivamente proposta e diligentemente continuata; nel secondo caso, invece, tende solo ad evitare che un ritardato Esercizio del diritto di credito pregiudichi le ragioni del fideiussore verso il debitore principale, onde l'istanza giudiziale puo essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei ad impedire la Estinzione della fideiussione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)