Sez. U, Sentenza n. 17936 del 19/10/2012 (Rv. 623612 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Giudizio di ottemperanza - Declaratoria di nullità del provvedimento emesso dal commissario "ad acta" - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sindacabile dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in ipotesi di declaratoria di nullità del provvedimento emesso dal commissario "ad acta", operata dal Consiglio di Stato all'esito del giudizio di ottemperanza, non implicando la stessa, indipendentemente dalla correttezza dell'"iter" procedurale che l'abbia preceduta, un indebito sconfinamento dei poteri di merito, consentiti dall'art. 134, primo comma, lettera a, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 134, nella sfera delle attribuzioni riservate alla P.A. o ad un giudice diverso da quello amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 134 art. 134 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)