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Sez. 2, Sentenza n. 25250 del 29/11/2006 (Rv. 593762 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione per ordine del giudice - Applicabilità al giudizio di legittimità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593762-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

Anche nel giudizio di cassazione è applicabile la disposizione di cui all'art. 89 cod. proc. civ.che conferisce al giudice il potere di disporre la cancellazione delle espressioni riportate negli scritti difensivi qualora le stesse, eccedendo palesemente i limiti di una corretta e decorosa manifestazione di dissenso verso le decisioni dei giudici di merito, siano sconvenienti ed offensive nei confroni dei destinatari, così integrando un abuso del diritto di difesa della parte

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)